1. Il Centro, i suoi beni, redditi ed averi sono esenti da qualsiasi forma di imposizione diretta. 2. Le operazioni e transazioni che il Centro effettua nell'ambito dei suoi fini istituzionali sono esenti da ogni forma di imposta diretta o indiretta. Esse godono delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui possono usufruire le Amministrazioni dello Stato italiano. Il Centro e' inoltre esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti i negozi concernenti beni e servizi che gli sono forniti se il loro valore e' superiore a centomila lire. Tale ammontare e' soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana. Non sono altresi' soggette all'IVA le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dal Centro nel quadro dei suoi fini istituzionali. 3. Il Centro e' esente, per gli oggetti importati ed esportati per uso ufficiale, dai dazi doganali e da ogni altra imposta, nonche' da ogni proibizione o restrizione all'importazione o all'esportazione. Il Centro e', altresi', esente da ogni diritto doganale e da ogni proibizione o restrizione nei confronti dell'importazione o esportazione di pubblicazioni, pellicole fotografiche, film ed altro materiale necessario per le sue attivita' ufficiali di insegnamento. Gli articoli importati in franchigia potranno essere venduti dal Centro in territorio italiano tenendo conto dell'interesse del Centro stesso, delle finalita' delle esenzioni in questione e della normativa italiana in vigore. 4. Il Centro e' esente dai dazi doganali e da altre imposizioni e restrizioni sull'acquisto o l'importazione di non piu' di cinque autoveicoli, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome nella persona del suo Direttore pro-tempore. Il Centro potra' rinnovare tali autoveicoli ad intervalli ragionevoli. Il Governo italiano accordera', per ciascuno di tali veicoli, una targa diplomatica, l'esenzione dalle tasse automobilistiche ed un contingente di benzina oppure di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai prezzi in uso per i capi delle rappresentanze diplomatiche estere nella Repubblica Italiana. 5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono la retribuzione di servizi resi.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;160~accordo-art5 · fonte del testo

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