[1]Situazioni straordinarie

[2]7.1 Il Personale della Parte inviante non prendera' parte a controversie armate con terze parti ne' partecipera' ad attivita' che incidano sulla sicurezza nazionale della Parte ospitante durante la sua permanenza nel territorio di quest'ultima Parte, ne' svolgera' altre attivita' oltre a quelle programmate ai sensi del presente Accordo. 7.2 In caso di violazione delle leggi della Parte ospitante o della Parte inviante da parte di membri del Personale coperto dal presente Accordo, la Parte ospitante puo' interrompere la formazione delle persone coinvolte e farlo rientrare nel Paese inviante. 7.3 La Parte inviante si riserva il diritto di richiamare il proprio Personale in qualsiasi momento lo ritenga necessario, senza dover fornire motivazioni. La Parte ospitante adottera' le misure necessarie per rimandare indietro il Personale in questione nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 14 settembre 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-09-01;159~accordo-art7 · fonte del testo

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