1. Il personale della Parte inviante rispettera' le leggi, le norme e i regolamenti del Paese ospitante durante il suo soggiorno nel territorio del paese ospitante. E' vietato svolgere qualsiasi attivita' che possa compromettere la sicurezza del paese ospitante e la sua integrita' territoriale. 2. Il personale della Parte inviante sara' soggetto alle leggi, alle norme e ai regolamenti del Paese ospitante durante il suo soggiorno nel suo territorio. 3. Le autorita' della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi nel loro territorio nazionale e punibili ai sensi delle normative nazionali della Parte ricevente. 4. Qualora il personale ospitato di cui sopra sia coinvolto in eventi per i quali le leggi della Parte ricevente prevedono l'applicazione della pena di morte e/o di altre sanzioni contrarie ai principi fondamentali della legislazione della Parte inviante, tale punizione e/o sanzioni non saranno irrogate e, se irrogate, il personale ospitato in questione sara' trasferito alla Parte inviante per amministrare ed eseguire il giudizio in accordo con le proprie leggi e i propri regolamenti. 5. In caso di risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell'Articolo 14, le disposizioni del presente Articolo continueranno ad applicarsi a qualsiasi atto od omissione verificatisi quando il presente Accordo era in vigore. 6. In caso di infrazioni disciplinari militari commesse dal Personale della Parte inviante nel territorio del Paese ospitante, le autorita' della Parte inviante agiscono secondo le proprie leggi e i propri regolamenti militari.

Testo vigente dal 25 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-12;106~accordo-art10 · fonte del testo

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