[1]DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Arabia Saudita, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Arabia Saudita, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 3. Per quanto concerne l'Arabia Saudita: Se un residente dell'Arabia Saudita ritrae redditi che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Arabia Saudita detrarra' dall'imposta prelevata sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tuttavia, tale detrazione non puo' eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della detrazione, che e' attribuibile al reddito o al patrimonio imponibile in Italia. 4. Ai fini delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, qualora l'imposta sugli utili delle imprese provenienti da uno Stato contraente non sia prelevata o sia ridotta per un periodo di tempo limitato in conformita' alle leggi e ai regolamenti di detto Stato per promuovere gli investimenti esteri ai fini dello sviluppo economico, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano per i primi 10 anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 13 novembre 2009

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