1. Con voto speciale il Consiglio puo' contrarre un prestito da fonti commerciali per coprire un disavanzo nel bilancio della scorta stabilizzatrice o nel bilancio amministrativo, provocato dall'intervallo che intercorre tra le spese autorizzate ed i contributi richiesti. Se il prestito e' causato da un ritardo nell'arrivo di un contributo da parte di un membro, i costi finanziari sopportati dal Consiglio per detto prestito saranno sostenuti dal membro in arretrato, in aggiunta al pagamento integrale del proprio contributo. 2. Ciascun membro, a proprio insindacabile giudizio, puo' decidere di versare il contributo al bilancio appropriato direttamente in contanti, invece del prestito commerciale contratto dal Consiglio per coprire la sua quota dei fondi necessari.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art8 · fonte del testo

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