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Lavoro
Convention 145
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza Internazionale del lavoro · Legge 10 aprile 1981, n. 159
- Aggiornato al
- 29 aprile 1981
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 51
- Art. 1CONVENZIONE N. 145 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente…
- Art. 2In ogni Stato Membro ove esista una attivita' marittima spetta alla politica nazionale…
- Art. 3Fra le misure che permettono di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 della…
- Art. 4Quando la continuita' dell'impiego della gente di mare non dipende che dalla redazione e…
- Art. 5Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, l'effettivo dei registri e…
- Art. 6Ogni Stato Membro fara' in modo che siano applicate alla gente di mare le norme…
- Art. 7Nella misura in cui non vengono messe in applicazione mediante convenzioni collettive…
- Art. 8Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale…
- Art. 9La presente Convenzione vincolera' unicamente i Membri della Organizzazione…
- Art. 10Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo spirare di…
- Art. 11Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i…
- Art. 12Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario…
- Art. 13Tutte le volte che lo riterra' opportuno, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 14Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione che comporti una revisione…
- Art. 15La versione francese ed inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il…
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