Art. 3 (Convention 145)
Fra le misure che permettono di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione potranno figurare:
- a)sia dei contratti che degli accordi che prevedano l'impiego continuo o regolare al servizio di una impresa di navigazione o di una societa' di armatori.
- b)sia delle disposizioni tendenti ad assicurare la regolarizzazione dell'impiego grazie alla redazione ed alla tenuta di registri per categoria di gente di mare qualificata.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
