[1]Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale. (Roma, 31 luglio 1958).

[2]Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero desiderando concludere una Convenzione allo scopo di evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale hanno, a tale scopo nominato come loro Plenipotenziari:

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA l'on. avv. prof. Alberto FOLCHI, Deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri;

[4]IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO il dott. Alfredo ESCHERE, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Svizzera in Italia; i quali, dopo essersi comunicati i loro Pieni Poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[5]Art. 1.

[6]Ai fini di questa Convenzione:

  • a)l'espressione "esercizio della navigazione aerea, marittima e lacuale" significa attivita' professionale di trasporto di persone, animali, merci o posta, svolta dal proprietario, dal locatario o noleggiatore di aeronavi o navi;
  • b)l'espressione "imprese italiane" significa lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche domiciliate in Italia e non domiciliate in Svizzera, nonche' le societa' di capitali o persone costituite conformemente alle leggi italiane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana;
  • c)l'espressione "Imprese svizzere" significa la Confederazione Svizzera o uno dei suoi Cantoni, le persone fisiche domiciliate in Svizzera e non domiciliate in Italia, nonche' le societa' di capitali o persone costituite conformemente alle leggi svizzere e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Confederazione Svizzera.

Testo vigente dal 3 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-02;1588~art1 · fonte del testo

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