[1]Accordo tra l'Italia e il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea (Rio de Janeiro, 4 ottobre 1957).

[2]ACCORDO FRA L'ITALIA E IL BRASILE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA. Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, animati dal desiderio di evitare la doppia imposizione in materia di navigazione marittima ed aerea, hanno deciso di concludere un Accordo ed hanno a tal fine nominato i seguenti plenipotenziari:

[3]Il Presidente della Repubblica italiana, il Marchese BLASCO LANZA D'AJETA, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario; Il Presidente della Repubblica, degli Stati Uniti del Brasile, l'Ambasciatore JOSE' CARLOS DE MACEDO SOARES, Ministro degli Affari Esteri; i quali dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo I

[5]Ai fini del presente Accordo:

  • a)l'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea" designa l'attivita' di trasporto per via marittima ed aerea di persone, bestiame, merci o posta, svolta dal proprietario, dall'armatore o dall'esercente, o dal noleggiatore della nave o dell'aeromobile;
  • b)l'espressione "imprese brasiliane" designa il Governo brasiliano, le persone fisiche attualmente residenti in Brasile e non abitualmente residenti in Italia, nonche' le Societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi brasiliane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile;
  • c)l'espressione "imprese italiane" designa il Governo italiano, le persone fisiche abitualmente residenti in Italia e non abitualmente residenti in Brasile, nonche' le Societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 24 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1371~arti · fonte del testo

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