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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia Imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, conclusa in Roma il 31 luglio 1958
Legge 2 dicembre 1960, n. 1588
- Aggiornato al
- 3 gennaio 1961
- Articoli
- 5
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di…
- Art. 2Il Governo italiano esenta le imprese svizzere da ogni imposta sui redditi provenienti…
- Art. 3L'esenzione fiscale prevista ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 si applica ugualmente in…
- Art. 4La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a…
- Art. 5La presente Convenzione, che ha durata indeterminata, potra' essere fatta cessare da…
