1. A condizione di aver risieduto legalmente nel paese ai fini dell'occupazione, il lavoratore migrante non potra' essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per se', causare il ritiro del permesso di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro. 2. Egli dovra', quindi, usufruire di un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art8 · fonte del testo

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