di lavoro 1. Ciascuna Parte Contraente che ammette nel proprio territorio un lavoratore migrante per occupare un posto di lavoro retribuito, gli rilascia o gli rinnova (salvo in caso di dispensa) un permesso di lavoro alle condizioni previste dalla sua legislazione. 2. Tuttavia, il permesso di lavoro rilasciato per la prima volta non puo', di regola, legare il lavoratore ad uno stesso datore di lavoro o ad una stessa localita' per un periodo superiore ad un anno. 3. In caso di rinnovo di permesso di lavoro del lavoratore migrante, tale permesso dovrebbe avere generalmente la durata di almeno un anno, fintantoche' la situazione e l'evoluzione del mercato del lavoro lo permettano.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art8 · fonte del testo

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