[1]Articolo II
[2]Con riferimento all'Articolo 3 (Definizioni Generali) della Convenzione: 1. Il paragrafo 1 (a) e' soppresso e sostituito dal seguente: «(a) il termine "Singapore" designa la Repubblica di Singapore e, usato in senso geografico, include il suo territorio, le acque interne ed il mare territoriale, e ogni zona marittima situata al di la' del mare territoriale che e' stata o potrebbe essere in futuro designata, ai sensi della legislazione interna, in conformita' con il diritto internazionale, quale zona all'interno della quale Singapore puo' esercitare diritti sovrani o giurisdizione per quanto concerne il mare, il fondo marino, il sottosuolo e le risorse naturali;». 2. Il paragrafo 1 (b) e' soppresso e sostituito dal seguente: «(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;». 3. Il paragrafo 1 (i) (2.) e' soppresso e' sostituito dal seguente: «2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.».
Testo vigente dal 13 settembre 2012
