[1]Allegato
[2]Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977.
[3]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, desiderosi di modificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e Protocollo, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977 (qui di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:
[4]Articolo I
[5]Con riferimento all'Articolo 2 (L'oggetto) della Convenzione: Il paragrafo 3 (b) e' soppresso e sostituito dal seguente: «(b) per quanto concerne l'Italia: 1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2. l'imposta sul reddito delle societa'; 3. l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").».
Testo vigente dal 13 settembre 2012
