[1]Articolo II

[2]Il paragrafo 1 dell'Articolo 3 «Definizioni Generali» e' modificato come segue: 1. con l'eliminazione e la sostituzione dei commi a) e b) con i seguenti: «a) il termine "Corea" designa la Repubblica di Corea e, usato in senso geografico, il territorio della Repubblica di Corea, compreso il suo mare territoriale ed ogni zona adiacente al mare territoriale della Repubblica di Corea che, in conformita' al diritto internazionale, e' stata o puo' essere in seguito designata, in conformita' alla legislazione della Repubblica di Corea come zona all'interno della quale la Repubblica di Corea puo' esercitare diritti sovrani o giurisdizione per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali;

  • b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;» 2. con l'eliminazione e la sostituzione del comma j) i) e ii) con il seguente: «j) i) per quanto concerne la Corea, il Ministro per le Strategie e le Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
  • ii)per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;».

Testo vigente dal 29 ottobre 2014

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