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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989 · Legge 24 febbraio 1994, n. 157
- Aggiornato al
- 9 marzo 1994
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 37
- Art. 1ACCORDO tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente il…
- Art. 2I piani regionali SAR, adottati dalle amministrazioni competenti delle due Parti…
- Art. 3procedure comuni e tutte le precisazioni tecniche come pure tutti i miglioramenti…
- Art. 4Nel territorio di ciascuna Parte contraente, i servizi della Circolazione Aerea…
- Art. 5In caso di necessita' deve essere assicurato, in modo permanente, il collegamento tra i…
- Art. 6Ogni RCC, posto in allarme dai servizi del controllo della Circolazione Aerea o da altro…
- Art. 7del RCC direttore e' di: a) assicurare la cooperazione di tutti i mezzi specializzati e…
- Art. 8esecutori d'un servizio SAR d'una delle due Parti contraenti che, nel corso di una…
- Art. 9Per facilitare e rendere piu' spedita l'esecuzione di una operazione SAR gli aeromobili…
- Art. 10RCC competenti si comunicano reciprocamente le necessarie informazioni riguardanti gli…
- Art. 11i piloti e gli eventuali ausiliari che partecipano a una operazione SAR non e' richiesto…
- Art. 12Gli aeromobili SAR sono autorizzati a decollare e atterrare anche in aerodromi non…
- Art. 13aeromobili e tutti gli altri mezzi SAR, richiesti per lo svolgimento di una operazione…
- Art. 14Gli aeromobili SAR devono avere a bordo solo il materiale, i viveri e i medicamenti…
- Art. 15Le persone soccorse di cui all'Articolo 1 del presente Accordo saranno in primo luogo…
- Art. 16Collegamenti radio (in fonia) particolari sono organizzati per consentire la…
- Art. 17Nel quadro di una operazione SAR, le squadre di soccorso terrestri si una delle parti…
- Art. 18Articoli 18 Le Autorita' responsabili dei Servizi SAR delle due Parti contraenti possono…
- Art. 19delle due Parti contraenti puo' sospendere temporaneamente l'applicazione del presente…
- Art. 20Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si…
Altre partizioni dell’atto
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