1. Ciascun membro che ratifichi la presente convenzione si impegnera' ad applicarne le disposizioni alle navi immatricolate sul proprio territorio e, salvo i casi di applicazione attraverso contratti collettivi, ad istituire una legislazione che:

  • a)determini le rispettive responsabilita' dell'armatore e del comandante riguardo alla convenzione;
  • b)prescriva appropriate sanzioni per qualsiasi violazione delle disposizioni contemplate dalle convenzione;
  • c)crei in vista dell'applicazione della parte IV della presente convenzione un adeguato sistema di contrullo ufficiale;
  • d)esiga, per l'applicazione della parte III della presente convenzione, l'estratto sia delle ore di lavoro effettuate, sia dei compensi accordati per le ore in piu', e di straordinario;
  • e)assicuri ai marittimi strumenti per il recupero delle retribuzioni dovute a fronte delle ore di lavoro supplementare o straordinario analoghi a quelli di cui gia' dispongano per il recupero dei salari arretrati. 2. Le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate saranno, nella misura del possibile, comultate nell'elaborazione di qualsiasi misura di carattere legislativo o regolamentare tendente ad attuare le disposizioni contemplate dalla presente convenzione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art23 · fonte del testo

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