[1]Visitatori di breve durata per motivi professionali

[2]1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare, nel rispetto della rispettiva legislazione, l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel loro territorio di visitatori di breve durata per motivi professionali provenienti dalla parte CE o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, secondo il caso, chiamati a svolgere le seguenti attivita':

  • a)ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici per conto di una societa' stabilita nel territorio dell'altra parte;
  • b)ricerche di mercato: personale che svolge analisi o ricerche, anche di mercato, per conto di una societa' stabilita nel territorio dell'altra parte;
  • c)seminari di formazione: personale di una societa' della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che entra nel territorio dell'altra parte per ricevere una formazione sulle tecniche e sulle pratiche di lavoro utilizzate da societa' o da organizzazioni di quella parte, purche' la formazione ricevuta si limiti unicamente all'osservazione, ad attivita' di familiarizzazione e di apprendimento in classe;
  • d)fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera per la promozione della societa' per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi;
  • e)vendite: agenti e rappresentanti di commercio, che acquisiscono ordinativi o trattano contratti di fornitura merci per conto di una societa' ubicata nel territorio dell'altra parte, ma non consegnano fisicamente le merci;
  • f)acquisti: incaricati degli acquisti per conto di una societa' oppure personale con mansioni gestionali e ispettive che partecipano a una transazione commerciale effettuata nel territorio dell'altra parte;
  • g)personale turistico (rappresentanti di alberghi, agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche od operatori turistici) che assiste o partecipa a convegni o saloni turistici, purche' non procedano alla vendita delle loro merci o dei loro servizi al pubblico, non forniscano direttamente le loro merci o i loro servizi, non ricevano per se' compensi da una fonte situata nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM firmatario in cui soggiornano temporaneamente, e non forniscano servizi nel quadro di un contratto concluso tra un consumatore della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario e una persona giuridica che non dispone di presenza commerciale nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM in cui i visitatori di breve durata per motivi professionali soggiornano temporaneamente. 2. In questo caso l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel loro territorio hanno, ove consentiti, una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art84 · fonte del testo

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