[1]Cooperazione allo sviluppo

[2]1. Le parti riconoscono che la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento determinante del loro partenariato e un fattore essenziale per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo stabiliti all'articolo 1. Tale cooperazione puo' assumere forme finanziarie e non finanziarie. 2. La cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e integrazione economica regionale, prevista dall'accordo di Cotonou, e' attuata in modo da ottimizzare i vantaggi previsti del presente accordo. I settori di cooperazione e assistenza tecnica sono, se del caso, indicati nei singoli capi del presente accordo. La cooperazione e' realizzata secondo le modalita' previste dal presente, e' oggetto di una costante verifica e viene, se necessario, rivista secondo quanto previsto dall'articolo 246 del presente accordo. 3. I finanziamenti della Comunita' europea a favore della cooperazione allo sviluppo tra il CARIFORUM e la Comunita' europea, destinati a sostenere l'attuazione del presente accordo, sono effettuati nel rispetto delle norme e delle pertinenti procedure previste dall'accordo di Cotonou, in particolare delle procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo (FES), e attraverso gli appropriati strumenti finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea. In tale contesto il sostegno all'attuazione del presente accordo costituisce una delle priorita'. 4. La Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM firmatari, in funzione dei rispettivi ruoli e delle rispettive responsabilita', prendono tutte le misure necessarie a garantire che le risorse destinate ad agevolare le attivita' di cooperazione allo sviluppo di cui al presente accordo vengano mobilitate, erogate e utilizzate efficacemente. 5. Mediante le rispettive politiche e i rispettivi strumenti per lo sviluppo, gli Stati membri dell'Unione europea assumono collettivamente l'impegno di sostenere le attivita' di cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e integrazione economica regionale e dell'attuazione del presente accordo negli Stati del CARIFORUM e a livello regionale, nel rispetto dei principi di complementarita' e di efficacia degli aiuti. 6. Le parti cooperano al fine di agevolare la partecipazione di altri donatori disposti a sostenere le attivita' di cooperazione di cui al paragrafo 5 e gli sforzi degli Stati del CARIFORUM volti al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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