Cooperazione in materia di societa' dell'informazione e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione 1. Le parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono un settore chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza ai fini della promozione della creativita', dell'innovazione e della competitivita' e ai fini del passaggio armonioso alla societa' dell'informazione. 2. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 134, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:

  • a)il dialogo sui diversi profili politici della promozione e del monitoraggio della societa' dell'informazione;
  • b)lo scambio di informazioni su questioni inerenti alla regolamentazione;
  • c)lo scambio di informazione sulle norme e sulle questioni connesse all'interoperabilita';
  • d)la promozione della cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo delle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;
  • e)lo sviluppo di contenuti non commerciali e di applicazioni pilota in ambiti ad alto impatto sociale;
  • f)il rafforzamento delle capacita' nel settore delle TIC, associato in particolare alla promozione delle reti, agli scambi e alla formazione di specialisti, soprattutto nel settore della regolamentazione.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art137 · fonte del testo

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