[1]Trasparenza

[2]1. Ciascuna parte e ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario provvede a pubblicare tempestivamente o a rendere noti al pubblico e a segnalare all'altra parte le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale nonche' gli impegni internazionali riguardanti qualsiasi questione commerciale disciplinata dal presente accordo. 2. Senza pregiudizio delle specifiche disposizioni del presente accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente si presumono fornite quando siano state rese disponibili mediante debita notifica all'OMC o siano state rese consultabili gratuitamente da tutti sul sito web ufficiale della parte o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessati. 3. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti o agli Stati del CARIFORUM firmatari di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della parte III del presente accordo. Qualora la divulgazione venga ritenuta necessaria da un collegio istituito a norma dell'articolo 207, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art235 · fonte del testo

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