Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa 1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale riconosciuto a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarita' e le frodi nel settore doganale e in campi connessi. 2. La parte o lo Stato del CARIFORUM firmatario che, in base a dati oggettivi, constati la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi, puo' - conformemente a quanto disposto dal presente articolo - procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati. 3. Ai fini del presente articolo, per mancata prestazione di cooperazione amministrativa si intende tra l'altro:

  • a)una reiterata inosservanza degli obblighi di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
  • b)un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o nel comunicarne i risultati;
  • c)un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nell'ottenere l'autorizzazione a effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticita' di documenti o l'esattezza di informazioni importanti per la concessione del trattamento preferenziale in questione. Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarita' o frode puo' aversi, tra l'altro, quando si osservi un rapido aumento delle importazioni di una merce al di sopra del normale livello di produzione e della capacita' di esportazione dell'altra parte - aumento che non trovi spiegazione soddisfacente e sia collegato a dati oggettivi relativi a irregolarita' o frodi. 4. L'applicazione di una sospensione temporanea e' subordinata alle seguenti condizioni:
  • a)la parte o lo Stato del CARIFORUM firmatario che abbia constatato, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e avvia consultazioni in seno a detto comitato in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti;
  • b)qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi puo' procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati. La sospensione temporanea e' notificata senza indugio al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo;
  • c)le sospensioni temporanee previste dal presente sono limitate a quanto necessario ai fini della tutela degli interessi finanziari della parte interessata o dello Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi. La loro durata e' limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo subito dopo l'adozione. Sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, in particolare nella prospettiva di una loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione. 5. Parallelamente alla notifica al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo prevista dal paragrafo 4, lettera a), la parte interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario interessato pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori il quale dovrebbe precisare che per il prodotto in esame si sono constatate, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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