[1]Obiettivo generale

[2]1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari, nel riconoscere:

  • a)il loro comune interesse per la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali,
  • b)l'importanza di disporre di sistemi efficaci di protezione dei dati quale strumento per tutelare gli interessi dei consumatori, promuovere la fiducia degli investitori e facilitare i flussi transfrontalieri di dati personali,
  • c)che la raccolta e il trattamento dei dati personali devono essere effettuati in modo equo e trasparente, nel rispetto della persona interessata, concordano nel predisporre un adeguato quadro giuridico e regolamentare e un'adeguata capacita' amministrativa di attuazione, comprendente autorita' di vigilanza indipendenti, al fine di garantire un idoneo livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in linea con gli elevati standard internazionali vigenti(1). 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano affinche' le disposizioni di cui al paragrafo 1 vengano attuate quanto prima e comunque non oltre sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. ---------- (1) Questi standard sono compresi nei seguenti strumenti internazionali:
  • i)orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1990;
  • ii)raccomandazione del Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, del 23 settembre 1980, sugli orientamenti per la tutela della vita privata e i flussi transfrontalieri di dati personali.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art197 · fonte del testo

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