[1]Livelli di protezione e diritto di legiferare

[2]1. Riconoscendo il diritto delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari di legiferare al fine di raggiungere il livello voluto di tutela regionale dell'ambiente e della salute pubblica e gli obiettivi prioritari perseguiti in materia di sviluppo sostenibile e di adottare o modificare in tal senso le loro leggi e politiche ambientali, ciascuna delle parti e ciascuno degli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano affinche' le proprie leggi e politiche in materia di salute pubblica e di ambiente prevedano e favoriscano livelli elevati di tutela e per migliorare costantemente queste leggi e politiche. 2. Le parti convengono che si tenga conto dei bisogni e delle esigenze particolari degli Stati del CARIFORUM all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e della salute pubblica che incidono sugli scambi tra le parti. 3. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottino o mantengano in vigore le misure, connesse alla conservazione delle risorse naturali o alla protezione dell'ambiente, necessarie alla tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante, purche' tali misure non vengano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata al commercio tra le medesime.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art184 · fonte del testo

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