[1]Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore

[2]1. Fatta salva la loro legislazione nazionale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari rispettano, salvaguardano e conservano il sapere, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnino stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversita'; promuovono inoltre una loro piu' diffusa applicazione con il coinvolgimento e l'approvazione dei relativi titolari e incoraggiano un'equa condivisione dei vantaggi derivanti dall'uso di questo sapere e di queste innovazioni e pratiche. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono l'importanza di adottare misure idonee volte a preservare il sapere tradizionale nel rispetto della legislazione nazionale e convengono di continuare a lavorare all'elaborazione di modelli sui generis internazionalmente concordati per la tutela giuridica del sapere tradizionale. 3. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari concordano su un'attuazione sinergica delle disposizioni in materia di brevetti della presente sottosezione e della convenzione sulla biodiversita'. 4. Tra i requisiti amministrativi di una domanda di brevetto relativa a un'invenzione che usi materiale biologico come componente necessaria dell'invenzione, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono stabilire che il richiedente identifichi le fonti del materiale biologico da lui utilizzato e descritto come parte dell'invenzione. 5. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni nel quadro dei dibattiti multilaterali riguardanti:

  • a)in sede OMPI i temi discussi nel quadro del comitato intergovernativo su risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore;
  • b)in sede OMC i temi concernenti il rapporto tra l'accordo TRIPS, la convenzione sulla biodiversita' e la protezione del sapere tradizionale e del folklore. 6. Al termine dei dibattiti multilaterali sui temi di cui al paragrafo 5 e tenuto conto degli esiti di tali dibattiti, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di rivedere il presente articolo in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, su richiesta della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art150 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari