[1]Rapporti con gli operatori economici

[2]La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari concordano:

  • a)di adoperarsi affinche' tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri, e ove possibile le spiegazioni pertinenti, siano resi noti al pubblico, possibilmente attraverso mezzi elettronici;
  • b)sulla necessita' di un dialogo costante e tempestivo con gli operatori economici in merito alle proposte legislative concernenti le procedure doganali e commerciali;
  • c)che in occasione dell'introduzione o modifica di norme legislative e procedure le informazioni vengano, ove possibile, messe preventivamente a disposizione degli operatori economici. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari rendono note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali e i punti di contatto per chiedere informazioni, cosi' da agevolare il rispetto da parte degli operatori economici degli obblighi doganali e la rapida circolazione delle merci;
  • d)di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti e di promuovere una leale concorrenza tra gli operatori commerciali mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili a tutti, quali i memorandum d'intesa, utilizzando opportunamente quelli dettati dall'OMD;
  • e)che questa cooperazione debba essere anche finalizzata alla lotta alle pratiche illecite e alla tutela della sicurezza dei cittadini, oltre che alla riscossione di entrate fiscali;
  • f)di garantire che le loro rispettive dogane, nonche' le procedure e gli obblighi correlati siano conformi alle migliori pratiche e abbiano gli effetti meno restrittivi possibile sugli scambi.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art32 · fonte del testo

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