Imprese pubbliche e imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi, compresi i monopoli riconosciuti 1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario riconosca o mantenga monopoli pubblici o privati conformemente alla propria legislazione. 2. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, non vengano adottate ne' mantenute in vigore misure atte a falsare gli scambi di beni o di servizi tra le parti in misura contraria agli interessi delle parti medesime, e che dette imprese siano soggette alle norme in materia di concorrenza se e in quanto l'applicazione di tali norme non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei compiti specifici ad esse assegnati. 3. In deroga al paragrafo 2, le parti convengono che le imprese pubbliche degli Stati del CARIFORUM firmatari, ove soggette a norme settoriali specifiche previste dal quadro di regolamentazione ad esse applicabile, non siano vincolate ne' disciplinate dal presente. 4. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari procedono, fatti salvi gli obblighi che ad essi incombono in forza dell'accordo OMC, al progressivo riordino degli eventuali monopoli nazionali di natura o carattere commerciale, in modo da garantire che, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, sia esclusa qualsiasi discriminazione - relativamente alle condizioni di vendita e di acquisto - tra le merci e i servizi originari della parte CE e quelli originari degli Stati del CARIFORUM o tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e quelli degli Stati del CARIFORUM, salvo laddove tale discriminazione sia intrinseca all'esistenza del monopolio di cui trattasi. 5. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo viene informato in merito all'approvazione delle norme settoriali di cui al paragrafo 3 e alle misure adottate in attuazione del paragrafo 4.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art129 · fonte del testo

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