1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte, per quanto possibile, in via amichevole, per i canali diplomatici. 2. Qualora la controversia non possa essere regolata entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, tale controversia sara' sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc come previsto nei paragrafi successivi del presente Articolo. 3. Il Tribunale arbitre verra' costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dal momento in cui perviene la richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. I due membri designeranno a loro volta un cittadino di uno Stato terzo in qualita' di Presidente. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri. 4. Se entro il periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti puo', in mancanza di altre intese, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare la nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, questa sara' effettuata dal Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, sara' invitato ad effettuarla il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti, e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno i costi del proprio arbitrato e dei propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente, ed ogni qualsiasi altra spesa, saranno suddivise in parti uguali tra le Parti Contraenti. II Tribunale arbitrale decidera' in merito alle proprie procedure.

Testo vigente dal 1 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;154~accordo-art10 · fonte del testo

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