[1]delle controversie tra le Parti Contraenti

[2]1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all' interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, saranno composte per quanto possibile, in via amichevole tramite i canali diplomatici. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne da' preavviso scritto all'altra Parte, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale sara' costituito come segue: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Partee Contraente dovra' nominare un arbitro. I due arbitri dovranno poi nominare un cittadino di un Paese terzo che fungera' da Presidente del Tribunale. Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due arbitri. 4. Qualora, entro i termini di cui al comma 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli sia possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice-Presidente. Qualora anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di alcuna delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione. 5. Il Tribunale Arbitrale dovra' decidere a maggioranza di voto e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente dovra' sostenere le proprie spese di arbitrato e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale.

[3]Sara' il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.

Testo vigente dal 10 febbraio 2000

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