E' istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 GIUGNO 2025, N. 89)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 GIUGNO 2025, N. 89)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 GIUGNO 2025, N. 89)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 GIUGNO 2025, N. 89)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 GIUGNO 2025, N. 89)).
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 2005 al 25 giugno 2025. 227 parole tolte, 45 parole aggiunte in 7 capoversi.
E' istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.tolto: L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonche' le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1. Sul Registro di cui al comma 1 e' annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico:
tolto: a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalita' italiana o dalle stesse commissionato;
tolto: b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalita'. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa:
tolto: a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera a), della Convenzione;
tolto: b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione;
tolto: c) la data, il territorio o il luogo di lancio;
tolto: d) la funzione generale e i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione. L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzioneaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 13 GIUGNO 2025, N. 89. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 GIUGNO 2025, N. 89. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 GIUGNO 2025, N. 89. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 GIUGNO 2025, N. 89. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 GIUGNO 2025, N. 89.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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