Art. 16 — Informazioni per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico

L'operatore comunica all'Agenzia le seguenti informazioni di cui all'articolo IV della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153:

  • a)il nome dello Stato o degli Stati di lancio;
  • b)un'appropriata denominazione dell'oggetto spaziale;
  • c)il numero del designatore internazionale dell'oggetto spaziale;
  • d)la data, il territorio o il luogo del lancio;
  • e)i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, compresi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo;
  • f)la funzione generale dell'oggetto spaziale. L'operatore, inoltre, comunica all'Agenzia le seguenti informazioni addizionali:
  • a)il lanciatore e l'orario del lancio, espresso in tempo coordinato universale (UTC);
  • b)la longitudine sull'orbita geostazionaria, se appropriata;
  • c)il proprietario, il costruttore dell'oggetto spaziale lanciato e l'indirizzo web per ottenere informazioni ufficiali;
  • d)se l'oggetto e' parte di una costellazione di satelliti;
  • e)ogni altra informazione utile relativa al funzionamento dell'oggetto spaziale o alla fine della missione, compresi l'abbandono dell'orbita terrestre o il rientro dell'oggetto spaziale medesimo;
  • f)l'eventuale data del trasferimento della gestione o della proprieta' di un oggetto spaziale immatricolato nel Registro nazionale ad altro operatore o proprietario;
  • g)ogni altra informazione che l'Agenzia ritenga necessario richiedere, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e delle pratiche internazionali relative all'immatricolazione dell'oggetto spaziale. L'operatore indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' spaziale.

Testo vigente dal 24 giugno 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-06-13;89~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari