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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, contenente le «norme sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra», con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

[10]Restano ferme le facolta' concesse all'Amministrazione militare dall'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative sull'amministrazione e la contabilita' dei corpi, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, e dall'art. 50 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932-X, n. 365.

[11]All'art. 4, il comma 4° e' sostituito dal seguente:

[12]Qualora le Amministrazioni suddette abbiano gia' speciali organi consultivi, possono integrarli con i rappresentanti di cui al 2° comma.

[13]All'art. 5, lettera A, il capoverso a) e' sostituito dal seguente:

  • a)dai comandanti di Corpo d'armata per importi inferiori a L. 300.000.

[14]Allo stesso art. 5, lettera B, il capoverso b) e' sostituito dal seguente:

  • b)dai comandanti di Corpo d'armata e dagli intendenti d'armata per importi da L. 30.000 a L. 100.000.

[15]All'art. 7, ultimo comma, alle parole: «salvo il ricorso agli speciali organi istituiti o da istituirsi a norma dell'articolo 21», sono sostituite le seguenti altre: «salvo ricorso a norma di legge».

[16]All'art. 12, secondo comma, alle parole: «salvo ricorso agli organi giurisdizionali di cui all'art. 21», sono sostituite le seguenti altre: «salvo ricorso a norma di legge».

[17]L'art. 21 e' soppresso.

[18]Nell'art. 108 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

[19]Cessato lo stato di guerra, sara' provveduto, pure con decreto Reale, a determinare la data in cui cesseranno di avere applicazione le presenti disposizioni.

[20]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[21]Data a Roma, addi' 21 ottobre 1940-XVIII

[22]VITTORIO EMANUELE

[23]MUSSOLINI - DI REVEL

[24]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-21;1518~art1 · fonte del testo

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