Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1940 al 22 dicembre 2008. 393 parole tolte, 20 parole aggiunte in 26 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, contenente le «norme sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra», con le seguenti modificazioni:
tolto: All'art. 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
tolto: Restano ferme le facolta' concesse all'Amministrazione militare dall'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative sull'amministrazione e la contabilita' dei corpi, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, e dall'art. 50 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932-X, n. 365.
tolto: All'art. 4, il comma 4° e' sostituito dal seguente:
tolto: Qualora le Amministrazioni suddette abbiano gia' speciali organi consultivi, possono integrarli con i rappresentanti di cui al 2° comma.
tolto: All'art. 5, lettera A, il capoverso a) e' sostituito dal seguente:
tolto: a) dai comandanti di Corpo d'armata per importi inferiori a L. 300.000.
tolto: Allo stesso art. 5, lettera B, il capoverso b) e' sostituito dal seguente:
tolto: b) dai comandanti di Corpo d'armata e dagli intendenti d'armata per importi da L. 30.000 a L. 100.000.
tolto: All'art. 7, ultimo comma, alle parole: «salvo il ricorso agli speciali organi istituiti o da istituirsi a norma dell'articolo 21», sono sostituite le seguenti altre: «salvo ricorso a norma di legge».
tolto: All'art. 12, secondo comma, alle parole: «salvo ricorso agli organi giurisdizionali di cui all'art. 21», sono sostituite le seguenti altre: «salvo ricorso a norma di legge».
tolto: L'art. 21 e' soppresso.
tolto: Nell'art. 108 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
tolto: Cessato lo stato di guerra, sara' provveduto, pure con decreto Reale, a determinare la data in cui cesseranno di avere applicazione le presenti disposizioni.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 21 ottobre 1940-XVIII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-10-21;1518~art1 · fonte del testo
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