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Penale
Trattato di estradizione
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 · Legge 25 novembre 2019, n. 150
- Aggiornato al
- 19 dicembre 2019
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 53
- Art. 1TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA…
- Art. 2Fatti che danno luogo all'estradizione 1) Ai fini di questo Trattato, l'estradizione puo'…
- Art. 3Motivi di rifiuto obbligatori 1) L'estradizione non e' concessa quando: a) lo Stato…
- Art. 4Motivi di rifiuto facoltativi L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti…
- Art. 5Estradizione dei cittadini 1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione…
- Art. 6Presentazione della richiesta di estradizione Ai fini del presente Trattato la domanda di…
- Art. 7Richiesta di estradizione e documenti necessari 1. La richiesta di estradizione e'…
- Art. 8Arresto provvisorio 1. Lo Stato Richiedente puo' domandare l'arresto provvisorio della…
- Art. 9Informazioni supplementari 1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a…
- Art. 10Decisione 1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformita'…
- Art. 11Principio di specialita' 1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non…
- Art. 12Riestradizione ad uno Stato terzo Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1…
- Art. 13Richieste di estradizione avanzate da piu' Stati Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato…
- Art. 14Consegna della persona 1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si…
- Art. 15Consegna differita e consegna temporanea 1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti…
- Art. 16Consegna di cose 1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformita'…
- Art. 17Transito 1. Ciascuno Stato puo' autorizzare il transito attraverso il proprio territorio…
- Art. 18Spese 1. Lo Stato Richiesto dovra' sostenere le spese che si avranno sul suo territorio…
- Art. 19Informazioni successive Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce…
- Art. 20Rapporti con altri trattati Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in…
- Art. 21Soluzione di controversie Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o…
- Art. 22Disposizioni finali 1. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta giorni dopo la data…
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