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Penale
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016
Legge 25 novembre 2019, n. 150
- Aggiornato al
- 19 dicembre 2019
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 53
- Art. 1TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2Doppia incriminazione 1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando i…
- Art. 3Rifiuto o rinvio dell'assistenza 1. Lo Stato Richiesto puo' rifiutare, in tutto o in…
- Art. 4Autorita' centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza…
- Art. 5Forma e contenuto della richiesta 1. La richiesta di assistenza e' formulata per iscritto…
- Art. 6Esecuzione della richiesta 1. Lo Stato Richiesto da' immediata esecuzione alla richiesta…
- Art. 7Ricerca di persone In conformita' alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato…
- Art. 8Citazioni e notifiche 1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a…
- Art. 9Assunzione probatoria nello Stato Richiesto 1. Lo Stato Richiesto, in conformita' alla…
- Art. 10Assunzione probatoria nello Stato Richiedente 1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello…
- Art. 11Garanzie e principio di specialita' 1. La persona che si trova nel territorio dello Stato…
- Art. 12Trasferimento temporaneo di persone detenute 1. Quando, ai sensi dell'articolo 14…
- Art. 13Protezione di vittime, testimoni ed altri partecipanti al procedimento penale In caso…
- Art. 14Comparizione mediante videoconferenza 1. Se una persona si trova nel territorio dello…
- Art. 15Produzione di documenti ufficiali e pubblici 1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato…
- Art. 16Produzione di documenti, atti e cose 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha…
- Art. 17Perquisizioni, sequestri e confisca 1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato…
- Art. 18Accertamenti bancari e finanziari 1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato…
- Art. 19Compatibilita' con altri strumenti di cooperazione o assistenza 1. Le disposizioni del…
- Art. 20Scambio di informazioni sui procedimenti penali Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato…
- Art. 21Scambio di informazioni sulla legislazione Gli Stati, su richiesta, si scambiano…
- Art. 22Trasmissione di sentenze e certificati penali 1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una…
- Art. 23Esclusione della legalizzazione e validita' di atti e documenti Le richieste e i…
- Art. 24Riservatezza 1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta…
- Art. 25Spese 1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di…
- Art. 26Soluzione delle controversie Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o…
- Art. 27Disposizioni finali 1. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta giorni dopo la data…
