• 1)La Parte Contraente francese mettera' a disposizione della Societa', gratuitamente e pronto per la costruzione, il luogo di Grenoble segnato sulla pianta nell'allegato 4.
  • 2)I Membri contribuiranno ai costi di costruzione, al netto di IVA, nelle seguenti proporzioni: 34% per i Membri della Francia (comprensivo del premio di localizzazione pari al 10%) 24% per i Membri della Repubblica Federale di Germania 14,5% per i Membri dell'Italia 12,5% per i Membri del Regno Unito 4% per i Membri della Spagna 4% per i Membri dei Paesi Nordici 4% per i Membri della Svizzera 3% per i Membri del Belgio Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti, o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtu' dell'art. 12, andranno a ridurre i contributi dei Membri di ciascuna Parte Contraente che superano il 4%, in modo proporzionale al loro contributo del momento, da cio' escludono il 10% aggiuntivo per il premio di localizzazione.
  • 3)I Membri contribuiranno ai costi di gestione al netto di IVA secondo le seguenti proporzioni: 28,5% per i Membri della Francia (comprensivo del premio di localizzazione pari al 2%) 26,5% per i Membri della Repubblica Federale di Germania 15 % per i Membri dell'Italia 14 % per i Membri del Regno Unito 4% per i Membri della Spagna 4% per i Membri dei Paesi Nordici 4% per i Membri della Svizzera 4% per i Membri del Belgio Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o dai Governi che aderiscono a questa Convenzione ai sensi dell'art. 12, andranno a ridurre egualmente i contributi dei Membri francesi fino al 26% e dei Membri tedeschi fino al 25%, dopo di che, si ridurranno i contributi degli altri Membri di ciascuna Parte Contraente proporzionalmente a quelli attuali, a condizione che i contributi dei Membri di qualunque Parte Contraente non si abbassino mai al di sotto del 4%.
  • 4)Qualora il Consiglio si rendesse conto che esiste uno squilibrio persistente e significativo tra l'uso del laboratorio ad opera della comunita' scientifica di una Parte Contraente e il contributo dei Membri della stessa, il Consiglio puo' prendere misure adeguate a limitare tale uso, a meno che le Parti Contraenti si accordino nel riequilibrare idoneamente le quote di contribuzione stabilite nel precedente paragrafo 3.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~convenzione-art6 · fonte del testo

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