CONVENZIONE SULLA COSTRUZIONE E SULLA GESTIONE DI UN LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE Il Governo del Regno del Belgio Il Governo del Regno di Danimarca Il Governo della Confederazione Elvetica Il Governo della Repubblica di Finlandia Il Governo della Repubblica di Francia Il Governo della Repubblica Federale di Germania Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Il Governo della Repubblica Italiana Il Governo del Regno di Norvegia Il Governo del Regno di Spagna Il Governo del Regno di Svezia d'ora in poi denominati "Parti Contraenti", considerando che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno tra loro in solido come un'unica parte contraente; nel desiderio di consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di la' dei confini nazionali e disciplinari; riconoscendo che la radiazione di Sincrotrone acquistera' in futuro una maggiore importanza in molti campi e per applicazioni industriali; nella speranza che altri Paesi Europei parteciperanno alle attivita' che essi intendono svolgere insieme ai sensi di questa Convenzione; basandosi sulla positiva cooperazione degli scienziati europei nel quadro della Fondazione Europea della Scienza e sul lavoro preparatorio svolto sotto i suoi auspici ed in base al Protocollo di Intesa firmato a Bruxelles il 10 dicembre 1985, e nel rispetto del Protocollo datato 22 dicembre 1987; avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone che contenga una sorgente di raggi X ad alte prestazioni, ad uso delle loro comunita' scientifiche Hanno convenuto quanto segue: ART. 1 ISTITUZIONE DEL LABORATORIO La costruzione e la gestione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone saranno affidate ad una "Societe Civile", d'ora in poi denominata "La Societa'" che sara' soggetta alle leggi francesi, per quanto non sia altrimenti disposto nella presente Convenzione e nello Statuto allegato. La Societa' svolgera' attivita' solo per scopi pacifici. I Membri della Societa', d'ora in poi denominati "I Membri" saranno gli enti di pertinenza, a cio' designati da ciascuna parte contraente.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~convenzione-art1 · fonte del testo

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