[1]Contribuzioni

[2](1) La Parte contraente tedesca mette a disposizione della Societa', gratuitamente e pronti per essere edificati, i siti di Amburgo e Schenefeld segnalati sulla mappa, acclusa come Documento tecnico 3. (2) Le Parti contraenti garantiscono la partecipazione dei Soci ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) in denaro o in natura. I conferimenti in natura sono definiti e concordati secondo quanto disposto nel Documento tecnico 4. (3) Firmando la presente Convenzione, le Parti contraenti si impegnano a contribuire ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) nella seguente misura (tutti gli importi si riferiscono ai prezzi del 2005): 11,0 milioni di euro per il Regno di Danimarca, 4,0 milioni di euro per la Repubblica Ellenica, 36,0 milioni di euro per la Repubblica Francese, 580,0 milioni di euro per la Repubblica Federale di Germania, 33,0 milioni di euro per la Repubblica Italiana, 21,6 milioni di euro per la Repubblica di Polonia, 30,0 milioni di euro per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 250,0 milioni di euro per la Federazione Russa, 11,0 milioni di euro per la Repubblica Slovacca, 21,6 milioni di euro per il Regno di Spagna, 12,0 milioni di euro per il Regno di Svezia, 15,0 milioni di euro per la Confederazione Svizzera, 11,0 milioni di euro per la Repubblica di Ungheria. (4) Le Parti contraenti si attendono che, durante il periodo di costruzione, siano compiuti ulteriori sforzi atti a consentire il completamento dell'Impianto europeo XFEL, conformemente al Rapporto di progettazione tecnica di XFEL. (5) L'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL da parte della comunita' scientifica di una Parte contraente presuppone che il Socio o i Soci di detta Parte contribuiscano in modo adeguato alla copertura dei costi di esercizio dell'Impianto europeo XFEL. Lo schema di ripartizione corrispondente dovra' essere approvato dall'Assemblea entro e non oltre tre anni dall'inizio del periodo di costruzione. (6) Le Parti contraenti garantiscono la partecipazione dei Soci ai costi di esercizio secondo lo schema concordato. (7) Le variazioni delle quote di contribuzione relative ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) e di esercizio, nonche' il trasferimento di una quota, o di parti di essa, della Societa' di cui all'articolo 1 sono regolamentate dallo Statuto, accluso come Allegato, che conferisce all'Assemblea la facolta' di deliberare in materia.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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