1. Un'autorita' giurisdizionale amministrativa od ogni autorita' che eserciti funzioni giurisdizionali in materia amministrativa in uno degli Stati contraenti puo', in conformita' alle disposizioni della legislazione di detto Stato, chiedere mediante rogatoria all'autorita' centrale di un altro Stato contraente di far procedere da parte dell'autorita' competente ad una misura istruttoria, a condizione che tale procedura sia consentita nel caso di specie nello Stato richiesto. 2. Una misura istruttoria non puo' essere chiesta per consentire alle parti di ottenere dei mezzi di prova che non sarebbero destinati ad essere utilizzati in un procedimento promosso o da promuovere. 3. L'esecuzione della rogatoria puo' essere rifiutata nel caso in cui, nello Stato richiesto, essa non rientri nella competenza di un'autorita' giurisdizionale amministrativa o di un'altra autorita' che esercita funzioni giurisdizionali in materia amministrativa.

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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