[1]Articolo II.

[2]A. Quando a scopi di difesa delle informazioni tecniche siano state comunicate da un Governo o da un Organismo d'origine a uno o piu' destinatari in quanto informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta', ciascun destinatario, con riserva delle disposizioni del paragrafo B del presente articolo, e' responsabile della salvaguardia di tali informazioni in quanto informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta' che sono state comunicate a titolo confidenziale. Il destinatario tratta tali informazioni tecniche in conformita' alle condizioni imposte e adotta le misure adeguate compatibili con tali condizioni al fine di evitare che tali informazioni vengano comunicate a chiunque, pubblicate, utilizzate senza autorizzazione, o trattate in qualunque altro modo che possa recare danno al proprietario. Se un destinatario desidera far modificare le condizioni imposte deve, a meno che non sia stato stabilito altrimenti, inoltrare una richiesta a tale scopo al Governo o Organismo d'origine che ha fornito le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta'. B. Se un destinatario constata che una parte qualunque delle informazioni tecniche che gli sono state comunicate in quanto oggetto di diritti di proprieta' era, al momento della comunicazione, gia' in suo possesso o a sua disposizione o era, al momento della comunicazione o in qualunque altro momento, di dominio pubblico, tale destinatario deve, nella misura in cui le norme di sicurezza lo permettono, avvisare il piu' presto possibile il Governo o l'Organismo di origine e adottare, se del caso, con quest'ultimo tutte le disposizioni adeguate al fine di mantenere il carattere confidenziale e la salvaguardia del segreto militare e di assicurare la restituzione dei documenti. C. Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata come limitante le possibilita' del destinatario di utilizzare tutti i mezzi di difesa a sua disposizione in caso di disaccordo in seguito ad una comunicazione di informazioni tecniche.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-03-11;149~artii · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari