[1]Articolo III.

[2]A. Se il proprietario d'informazioni tecniche, oggetto di diritti di proprieta', che sono state comunicate a scopi di difesa subisce un danno a causa della loro comunicazione o utilizzazione non autorizzate da un destinatario o da chiunque abbia ricevuto le informazioni di tale destinatario, quest'ultimo deve risarcire il proprietario delle informazioni tecniche: quando si tratta di un Governo, in base alla sua legislazione nazionale; quando si tratta di un organismo della NATO e a meno che le parti interessate non abbiano deciso altrimenti, in base alla legislazione del Paese nel quale ha sede l'Organismo. Un tale risarcimento sara' versato sia direttamente al proprietario, sia al Governo o all'Organismo d'origine se quest'ultimo risarcisce lui stesso il proprietario. In quest'ultimo caso, e a meno che non sia convenuto altrimenti, l'ammontare della somma che il destinatario deve pagare non sara' modificato per il fatto del versamento della somma a titolo di risarcimento da parte del Governo o dall'Organismo d'origine. B. Compatibilmente alle proprie esigenze in materia di sicurezza i destinatari e il Governo o l'Organismo di origine si forniscono reciprocamente ogni prova o informazione di cui dispongono e si prestano ogni altra assistenza utile per valutare il danno subito e il risarcimento. C. Su richiesta di un Governo parte del presente accordo o di un Organismo interessato della NATO, puo' essere istituito un Comitato consultivo, composto esclusivamente da rappresentanti dei Governi o degli Organismi della NATO interessati al caso, al fine di procedere ad un'indagine e ad un esame delle prove e fare un rapporto alle Parti interessate sull'origine, la natura e l'estensione del danno subito. Tale Comitato puo' chiedere al Segretario generale dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico di incaricare un membro del Segretariato internazionale di far parte del Comitato in qualita' di osservatore o in qualita' di rappresentante del Segretario generale. D. Nessuna disposizione del presente articolo deve essere considerata come lesiva dei diritti che il proprietario danneggiato puo' avere nei confronti di ogni Governo e di ogni Organismo della NATO.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-03-11;149~artiii · fonte del testo

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