[1]La presente Convenzione restera' in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato contraente; ma ciascuno Stato contraente la potra' denunciare per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello del scambio degli strumenti di ratifica. In caso di denuncia antecedente al primo luglio di tale anno, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:

  • a)alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
  • b)alle altre imposte applicate su redditi di periodi di imposta che si chiudono prima del 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo a quello della denuncia. In fede di che, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a Roma il 29 aprile 1983 in duplice esemplare, in lingua italiana, francese e neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede.

[2]Per la Repubblica italiana Per il Regno del Belgio

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148~art31 · fonte del testo

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