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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983
Legge 3 aprile 1989, n. 148
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonche' del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984
- Aggiornato al
- 27 aprile 1989
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 37
- Art. 1CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL BELGIO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONE E PER PREVENIRE LA…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione…
- Art. 14INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio…
- Art. 15SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli…
- Art. 16E GETTONI DI PRESENZA 1. La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre…
- Art. 17E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, le pensioni e le altre…
- Art. 19PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 20Le remunerazioni di qualsiasi genere dei professori e degli altri membri del corpo…
- Art. 21, PRATICANTI O APPRENDISTI Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista il…
- Art. 22REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi…
- Art. 23PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONE 1. Per quanto riguarda il Belgio, la doppia…
- Art. 24DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 25AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 26DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 27PER LA RISCOSSIONE 1. Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproco aiuto ed…
- Art. 28DELLE IMPOSTE RISCOSSE MEDIANTE RITENUTA ALLA FONTE 1. Le imposte riscosse in uno Stato…
- Art. 29DIVERSE 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi…
- Art. 30IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 31La presente Convenzione restera' in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato…
