[1]1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello di entrata in vigore. 2. In questo caso, la Convenzione cessera' di applicarsi:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme accreditate e messe in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di notifica della denuncia;
  • b)con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di notifica della denuncia.

[2]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]Fatta a Praga il 5.5.1981, in duplice esemplare in lingua italiana, ceca e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.

[4]Per la Repubblica Per la Repubblica socia- italiana lista cecoslovacca

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;303~art30 · fonte del testo

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