[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

[3]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO SUI SERVIZI AEREI TRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI firmato a Roma il 24 gennaio 1980

[4]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato di Lussemburgo, avendo ratificato la Convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i loro rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1. (Definizioni)

[6]Ai fini del presente Accordo, salvo che il contesto non richieda diversamente: (a) il termine "la Convenzione" indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende ogni allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di tale Convenzione e qualsiasi emendamento agli allegati o alla Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa, ove tali allegati ed emendamenti siano divenuti operativi o siano stati ratificati da entrambe le Parti contraenti; (b) il termine "autorita' aeronautiche" indica: nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e qualsiasi persona o ente autorizzati ad esercitare una particolare funzione in relazione al presente Accordo; e, nel caso del Granducato di Lussemburgo, il Ministero dei trasporti ed ogni altra persona od organismo autorizzati ad esercitare una particolare funzione in relazione al presente Accordo; (c) l'espressione "impresa designata" indica un'impresa di trasporto aereo che sia stata designata o autorizzata in conformita' dell'articolo 4 del presente Accordo; (d) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito dall'articolo 2 della Convenzione; (e) i termini "servizio aereo", "servizi aerei internazionali", "impresa" e "sosta per scopi non di traffico" avranno il significato rispettivamente loro assegnato dall'articolo 96 della Convenzione.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

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