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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volonta' della nazione
[2]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[3]IMPERATORE D'ETIOPIA
[4]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di un'imposta sul plusvalore dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:
[8]All'art. 2, n. 1, lettera b), alle parole: «successivamente al», sono sostituite le parole: «a decorrere dal».
[9]Allo stesso art. 2, il n. 7 e' sostituito col seguente:«Per i contratti posti in essere senza l'intervento,come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio di una azienda di credito o di un commissionario di borsa, il prezzo di cessione si presume non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta nella borsa piu' vicina al domicilio del venditore, nel giorno della contrattazione».
[10]Allo stesso art. 2, n. 8, sono soppresse le parole: «in inchiostro».
[11]L'art. 9 e' sostituito col seguente:
[12]«Le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° dell'art. 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, gia', prorogate con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1942-XX, ed estese anche alle societa' immobiliari di cui al precedente art. 8.
[13]«Le disposizioni sopra richiamate si applicano anche agli atti posti in essere dopo la scadenza preveduta dalla citata legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204.
[14]«Le assegnazioni dei beni immobili effettuate a norma del presente articolo sono esenti dall'imposta speciale di registro del 60 per cento, di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, dalla imposta di ricchezza mobile, dalla imposta del 20 per cento sui frutti dei titoli e dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi.
[15]«Le disposizioni del presente articolo si applicano solo quando i soci assegnatari o recedenti siano persone fisiche ovvero societa' od enti, a condizioni, in quest'ultimo caso, che tanto le societa' quanto gli enti assegnatari o recedenti risultino legalmente costituiti anteriormente al 15 maggio 1940-XVIII, data di entrata in vigore della legge sopracitata 23 marzo 1940-XVIII, n. 283».
[16]All'art. 11, il comma 7° e' sostituito col seguente:
[17]«Nel caso di contratti posti in essere direttamente fra privati, il compratore e' solidalmente responsabile con il venditore per il pagamento dell'imposta».
[18]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[19]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1941-XX
[20]VITTORIO EMANUELE
[21]MUSSOLINI - DI RAVEL
[22]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 13 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
