1. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti in ogni caso di specie, concernenti in particolare i fabbricanti, i negozianti, gli importatori, gli esportatori e, ogni qualvolta cio' e' possibile, i trasportatori autorizzati di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. 2. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti, concernenti in modo particolare:

  • a)i gruppi criminali organizzati i quali notoriamente partecipano o sono sospettati di partecipare alla fabbricazione o al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
  • b)i mezzi di dissimulazione utilizzati nella fabbricazione o nel traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni ed i mezzi per rilevarli;
  • c)le metodologie ed i mezzi, i punti di spedizione e di destinazione e gli itinerari solitamente utilizzati dai gruppi criminali organizzati che si dedicano al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
  • d)i dati di esperienza a carattere legislativo, nonche' le prassi e le misure volte a prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. 3. Gli Stati Parte si comunicano o si scambiano, a seconda di come convenga, informazioni scientifiche e tecnologiche pertinenti, utili ai servizi di individuazione e di repressione, al fine di rafforzare reciprocamente la loro capacita' di prevenire e scoprire la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, di svolgere indagini e d'intraprendere azioni giudiziarie contro le persone coinvolte in queste attivita' illecite. 4. Gli Stati Parte cooperano fra di loro per seguire le tracce delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni che siano state eventualmente oggetto di una fabbricazione o di traffici illeciti, e rispondono con sollecitudine, nel limite dei loro mezzi, alle richieste di assistenza in questo settore. 5. Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico o di altri accordi internazionali, ogni Stato Parte che riceve informazioni da un altro Stato Paste in applicazione del presente articolo, ivi comprese informazioni esclusive concernenti transazioni commerciali, garantisce la loro riservatezza e rispetta tutte le loro limitazioni d'uso se e' richiesto in tal senso dallo Stato Parte che le fornisce. Se tale riservatezza non puo' essere garantita, lo Stato Parte che ha fornito le informazioni ne e' avvisato prima che queste ultime siano divulgate.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-2-art12 · fonte del testo

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