[1], sequestro e uso

[2]1. Fatto salvo l'articolo 12 della Convenzione le Parti, per quanto possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, adottano le misure necessarie per la confisca di armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni, che sono stati oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito. 2. Gli Stati Parte adottano, nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, le misure necessarie ad impedire che armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di una fabbricazione e di traffici illeciti cadano in mano a persone non autorizzate, confiscando e distruggendo tali armi, le loro parti, elementi e munizioni salvo se un'altra misura per disporne e' stata ufficialmente autorizzata, ed a condizione che tali armi siano state contrassegnate e che le metodologie per disporre di tali armi e munizioni siano state registrate.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-2-art6 · fonte del testo

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