[1]generali concernenti i sistemi di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione ed il transito.

[2]1. Ciascuno Stato Parte stabilisce o mantiene un sistema efficace di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione e l'importazione nonche' di misure sul transito internazionale, per il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. 2. Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d'esportazione per invii di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato parte si accerta che:

  • a)Gli Stati importatori abbiano rilasciato licenze o autorizzazioni d'importazione;
  • b)Gli Stati di transito abbiano almeno notificato per iscritto, prima dell'invio, che essi non si oppongono al transito, e cio' senza pregiudizio di accordi o di intese bilaterali e multilaterali a favore degli Stati senza litorale. 3. La licenza o l'autorizzazione di esportazione e d'importazione e la relativa documentazione di accompagnamento contengano informazioni le quali, come minimo, includono il luogo e la data del rilascio, la data di scadenza, il paese di esportazione, il paese d'importazione, il destinatario finale, la designazione delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni e la loro quantita', nonche', in caso di transito, i paesi di transito. Le informazioni riportate nella licenza d'importazione devono essere fornite in anticipo agli Stati di transito. 4. Lo Stato Parte importatore informa lo Stato Parte esportatore, a sua richiesta, della ricezione degli invii di armi da fuoco, di loro parti ed elementi o di munizioni. 5. Ciascuno Stato Parte prende, nell'ambito dei propri mezzi, misure affidabili per fare in modo che le procedure di concessione di licenze o di autorizzazioni siano sicure e che l'autenticita' delle licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata o convalidata. 6. Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per l'importazione e l'esportazione temporanea e per il transito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, per tini legali verificabili come la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione o la riparazione.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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