[1]Stato di diritto, cooperazione giuridica e operazioni di polizia

[2]1. Nella loro cooperazione in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia, ivi compreso il sistema penitenziario. 2. Nell'ambito della loro cooperazione, le parti procedono a uno scambio di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. Esse prestano particolare attenzione ai diritti delle donne e di altri gruppi vulnerabili, nonche' alla tutela e all'applicazione di tali diritti. 3. Le parti convengono di cooperare per promuovere ulteriori riforme delle forze di polizia afghane. L'Afghanistan adotta misure per introdurre le migliori prassi in materia di operazioni civili di mantenimento dell'ordine. L'Unione continua a sostenere lo sviluppo del settore della giustizia e della polizia nazionale afghana, compreso il finanziamento della forza di polizia nel quadro del programma indicativo pluriennale 2014-2020, in linea con le definizioni delle attivita' ammissibili elaborate dal comitato per l'assistenza allo sviluppo (CAS) dell'OCSE. 4. Le parti convengono di collaborare per ammodernare la pubblica amministrazione afghana mediante:

  • a)il potenziamento del sistema giudiziario e del settore della giustizia, compreso il sistema penitenziario, con particolare attenzione al rafforzamento dell'indipendenza della magistratura;
  • b)una maggiore efficacia delle operazioni civili di mantenimento dell'ordine in Afghanistan;
  • c)il miglioramento del quadro giuridico e istituzionale del settore, e
  • d)lo sviluppo di capacita' per l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di giustizia e di sicurezza in Afghanistan.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art24 · fonte del testo

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